Il 30 giugno 2022 terminerà la proroga concessa alle imprese per l’utilizzo dei contratti di smart working secondo la procedura semplificata prevista durante lo stato di emergenza legato alla pandemia da Covid – 19.
Ciò significa che, salvo ulteriori proroghe, in base al Decreto Riaperture 2022 a partire dal 1° luglio 2022 le imprese del settore privato che intendano avvalersi dello smart working dovranno tornare a sottoscrivere con i lavoratori specifici accordi individuali che definiscano le modalità lavorative a distanza, così come accadeva prima della pandemia, quando il ricorso a tale tipologia contrattuale era esclusivamente tipizzato e disciplinato dalle regole ordinarie della Legge 22 maggio 2017, n. 81, che torneranno a trovare applicazione piena.
Con il ritorno al regime ordinario, quindi, le imprese potranno avvalersi del lavoro agile solo ed esclusivamente di quei dipendenti con i quali sia stato sottoscritto il relativo contratto individuale di smart working.
L’accordo dovrà contenere specifici requisiti, quali:
la durata del rapporto di lavoro, se a termine o a tempo indeterminato; l’alternanza tra i periodi di lavoro dentro e fuori i locali aziendali; i luoghi in cui svolgere l’attività di lavoro in modalità agile; i diritti e doveri del lavoratore in smart working; gli strumenti di lavoro di cui si avvarrà; i tempi di riposo e “diritto alla disconnessione;” le forme e modalità di controllo da parte del datore di lavoro, per garantire il diritto alla privacy del lavoratore; l’attività formativa; i diritti sindacali.
L’assenza di tale accordo, impedirà quindi alle imprese, a partire dal 01 luglio 2022, di avvalersi del lavoro agile.
Questo ritorno all’ordinarietà, se da un lato conforta in quanto segna la fine dello stato di emergenza pandemico, dall’altro mal si concilia con un’altra emergenza, di tipo economico, con cui le imprese sono oggi chiamate a scontrarsi: l’aumento del caro energia.
L’AIE (Associazione Italiana dell’Energia) ha infatti stimato che se le imprese adottassero lo smart working per almeno 3 giorni alla settimana, si potrebbero risparmiare circa 400 mila barili di petrolio, con un notevole risparmio anche dell’uso dei condizionatori, che, soprattutto d’estate, impattano in maniera importante sul consumo energetico aziendale.
Anche i sindacati, come si è letto in questi giorni sui maggiori quotidiani nazionali, si sono già mossi in questa direzione, per cui non si può escludere la possibilità di un ritorno – o meglio di una conferma- delle procedure semplificate eccezionali di utilizzo del lavoro agile, seppure per motivazioni differenti quelle che abbiamo conosciuto in questi ultimi due anni.
E’ comunque pacifico che, se ciò non dovesse accadere e l’attuale previsione di ritorno al regime ordinario rimanesse immutata, resta chiaramente salva la possibilità per le aziende di adeguarsi privatamente alle indicazioni dell’AIE, dotandosi in tale caso di un impianto contrattuale idoneo a perseguire l’obiettivo.
E’ quindi fondamentale che le aziende che intendano muoversi in questa direzione, per ragioni energetiche o anche differenti, si attivino per tempo, predisponendo tutti gli accorgimenti normativi e contrattuali necessari per il ricorso al lavoro da remoto.
Lo Studio dell’avv. Silvia Lolli si avvale di qualificati referenti esperti in diritto del lavoro che possono fornire adeguata consulenza, assistenza ed innovazione contrattuale, in maniera tale che le aziende possano arrivare preparate e con le dovute informazioni e i dovuti adempimenti negoziali alla scadenza del 1° luglio 2022, ormai imminente.