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Avv. Silvia Lolli

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Il tradimento virtuale sui social può essere causa di addebito della separazione?

2022-04-04 22:14

Avv. Silvia Lolli

Il tradimento virtuale sui social può essere causa di addebito della separazione?

Con la recente ordinanza n. 8750 del 17.03.2022 la Corte di Cassazione ha chiarito il rilievo dell'infedeltà virtuale ai fini dell'addebito della separazione...

Con la recente ordinanza n. 8750 del 17.03.2022 la Corte di Cassazione ha chiarito come nel concetto di infedeltà rilevante ai fini dell’addebito della separazione non rientri solamente il tradimento materiale, ma anche quello virtuale.

Si tratta di un’innovativa pronuncia che attesta come anche sotto questo profilo sia necessario ed inevitabile un adeguamento alle forme di socializzazione e contatto a distanza che, ormai da anni, si sovrappongono a quelle tradizionali.

L’uso delle chat e dei social, anche per scambiarsi video, è ormai all’ordine del giorno e spesso accade che i clienti si domandino se l’invio o ricezione da parte del partner di messaggi audio o video a contenuto compromettente, così come l’apposizione di “like” sui social network, possa costituire prova del tradimento e fondare la richiesta di addebito della separazione.

Occorre in primo luogo chiarire che il tradimento, anche se provato, è considerato causa della separazione solo ove venga altresì provato che questo sia stata la ragione della fine del rapporto di coppia.

Vale a dire che se la coppia era in crisi già da tempo, il tradimento, anche se provato, non verrà considerato causa della separazione e la separazione, di conseguenza, non verrà addebitata al coniuge infedele.

Questo vale per qualsiasi tipo di tradimento, non solo virtuale ma anche materiale.

Poniamo quindi il caso di una coppia unita, la cui crisi inizi proprio in ragione di una relazione extraconiugale; e che la conferma di questa relazione extraconiugale si trovi in messaggi e chat, senza alcuna esternazione materiale.

Questa forma di tradimento virtuale può fondare la richiesta e la pronuncia di addebito della separazione?

Secondo la Cassazione la risposta è sì, ma solo se le chat e i social utilizzati siano tali da consentire a terzi estranei di apprendere dell’esistenza della relazione, così ledendo alla dignità del coniuge tradito.

Non tutti i messaggi e le chat infatti sono accessibili a terzi, come ad esempio una chat whatsapp privata; ma se i messaggi compromettenti vengono condivise in chat di gruppo, o con like su social, allora la dimensione privata della relazione viene superata, e la dignità del coniuge tradito violata, così da giustificare tale relazione, seppure virtuale, l’addebito della separazione.

Si riporta a seguire la massima dell’ordinanza in commento: “Ai fini dell’accertamento della violazione dell’obbligo di fedeltà, la relazione extra coniugale può essere anche solo virtuale, mediante scambi di messaggi via chat contenenti effusioni o manifestazioni affettive con una terza persona. Tali condotte rendono addebitabile la separazione ai sensi dell’art. 151 c.c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata la relazione e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, diano luogo a plausibili sospetti di infedeltà e comportino offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge”.

Nell’era virtuale il tradimento può quindi configurarsi anche senza un incontro fisico,  ma con effusioni meramente virtuali; e se queste sono la causa della crisi coniugale e avvengono in maniera plateale e condivisa con terzi, il coniuge che le ha subite può vittoriosamente chiedere la separazione con addebito al partner traditore, che perderà quindi il diritto ad ogni forma di mantenimento.